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 CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DI TRIESTE

Istituzione Consigli di Disciplina territoriali del Friuli Venezia Giulia

 

Con atto del Presidente del Tribunale ordinario di Trieste (prot. 1115 del 19 maggio 2015) sono stati nominati i componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale:

 

Membri effettivi

 

- Luigi Gino Lauzana

- Roberto Tassile

- Gianfranco Lorenzoni

 

 

Membri Supplenti

 

- Daniele Spagnol

- Biscontin Stefano

- Paolo Furlan

 

 

 

 

 

 

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 Regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la istituzione dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine professionale degli spedizionieri doganali e per la designazione dei loro componenti a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

 

Ricevuto parere vincolante del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 4 ottobre 2013

Adottato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali il 11 ottobre 2013

 

Regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la istituzione dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine professionale degli spedizionieri doganali e per la designazione dei loro componenti a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

 

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento regola le funzioni dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine professionale degli spedizionieri doganali o doganalisti e disciplina i criteri e le modalità di designazione dei loro membri, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n. 137.

 

Art. 2

(Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali)

1. I Consigli di disciplina territoriali hanno sede presso i consigli territoriali degli spedizionieri doganali e svolgono attività di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali operano con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e sono composti da un numero di tre consiglieri.

3. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli dell’ordine.

4. I Consigli di disciplina territoriali sono presieduti dal consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo ovvero, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d’iscrizione all’albo ovvero, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica.

5. I Consigli di disciplina territoriali di Ancona, Cagliari e Trieste situati presso i rispettivi Consigli territoriali fanno riferimento rispettivamente alle Direzioni interregionali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Bologna, Firenze e Venezia.

 

Art.3

(Incompatibilità)

1. La carica di consigliere del Consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con ogni altra carica o nomina di carattere elettivo o disciplinare all’interno dell’ordine professionale degli spedizionieri doganali.

2. I membri dei Consigli di disciplina territoriali non devono aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato od aver subito provvedimenti di carattere disciplinare irrogati in via definitiva.

3. Decadono dalla carica e sono sostituiti ai sensi dell’art. 4 i componenti dei consigli di disciplina territoriali che incorrano in una delle situazioni di cui al comma precedente. 3

 

Art. 4

(Nomina dei consiglieri di disciplina territoriali)

1. I membri dei Consigli di disciplina territoriali presso i Consigli territoriali degli spedizionieri doganali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.

2. L’elenco di cui al comma 1 deve essere composto da sei nominativi, almeno quattro dei quali devono essere iscritti da almeno 5 anni al Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali presso il quale deve avvenire la nomina. I rimanenti due nominativi possono essere selezionati, con le modalità di cui al comma 4, tra soggetti che rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

a) avere maturato almeno 10 anni d’iscrizione all’Albo degli Spedizionieri doganali ancorché in quiescenza; oppure

b) essere iscritti, da almeno 5 anni, all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti, con comprovata esperienza nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e quant’altro si riferisce al campo doganale; oppure

c) essere professori universitari in materie giuridiche o economiche con comprovata esperienza nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e quant’altro si riferisce al campo doganale; oppure

d) essere magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione tributaria o amministrativa oppure;

e) aver prestato servizio presso l’amministrazione delle dogane almeno nella terza area funzionale ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale.

3. I soggetti che figurano nell’elenco di cui al comma 1 devono essere di specchiata condotta morale, di alta e riconosciuta professionalità.

4. I soggetti che intendono candidarsi a far parte dell’elenco di cui al comma 1 debbono presentare la propria candidatura entro i trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali mediante una apposita domanda in forma scritta con un’autocertificazione, resa ai sensi della normativa vigente, attestante l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 3 e al comma precedente, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma 2, unitamente ad un curriculum vitae.

5. Ciascun Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali delibera, nei quindici giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti.

6. La delibera è trasmessa, entro i successivi 10 giorni, al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC ed anticipata via fax, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale. Il Presidente del Tribunale provvede a designare i componenti dei Consigli di disciplina.

7. La designazione dei consiglieri componenti i Consigli di disciplina territoriali è immediatamente comunicata a mezzo PEC ed anticipata via fax al competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell’organo.

8. Qualora a causa di decesso, dimissioni o per qualsiasi altra ragione, uno dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale venga meno, si provvede alla sua sostituzione mediante nomina, individuato tra i componenti supplenti già designati dal Presidente del tribunale e secondo l’ordine da quest’ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, essendo esaurita la disponibilità di membri supplenti, si procederà alla formazione di un elenco composto da un 4

numero di soggetti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuato discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 2. Il Presidente del Tribunale competente provvederà alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno ai sensi del comma 6.

9. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 nel termine di cui al comma 4 o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali procede d'ufficio a inserire nell'elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2. Il predetto elenco è trasmesso, con le modalità di cui al comma 6, al Presidente del Tribunale competente, individuato ai sensi del comma 1.

10. Se il numero degli spedizionieri doganali residenti nell’ambito del territorio di competenza del Consiglio territoriale di riferimento sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta dei Consigli territoriali interessati, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, può disporre che un Consiglio territoriale abbia per circoscrizione disciplinare due o più regioni, designandone la sede.

 

Art. 5

(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Ogni componente dei Consigli di disciplina territoriali, prima di prendere servizio, deve presentare una dichiarazione scritta e firmata, di assenza di conflitti di interesse, in atto o potenziali, con l’incarico di Consigliere dei consigli di disciplina e di rispetto dell’art. 3 del presente regolamento. Analoga dichiarazione deve essere sottoscritta prima della seduta disciplinare, di trattazione della singola causa assegnatagli.

2. Qualora il Consigliere indicato si accorga di essere in conflitto di interessi con la causa assegnatagli deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Consiglio di disciplina e deve astenersi dal parteciparvi.

3. Ai fini dell’individuazione del conflitto di interessi si applica l’art.3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il Consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

 

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all’insediamento dei Consigli di disciplina territoriali, di cui agli articoli precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

2. Per i procedimenti disciplinari per cui è già stata deliberata l’apertura del procedimento disciplinare, resta ferma la competenza dei previgenti organi di disciplina dei Consigli territoriali.

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